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01 maggio 2006

LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI NEI CONFRONTI DELLE ASSOCIAZIONI
Le associazioni, riconosciute o meno, sono gestite da persone che rivestono una specifica carica (Consiglieri, Amministratori o altro). La loro responsabilità nei confronti dell?ente è regolata dall?articolo 18 del codice civile (pensato per le associazioni riconosciute ma comunque applicabile anche a quelle non riconosciute), secondo il quale "gli amministratori sono responsabili verso l?ente secondo le norme sul mandato. È però esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che abbia causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso."
Per quanto riguarda il riferimento alle norme sul "mandato", si ricorda come il codice civile, all?articolo 1710, preveda che "Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore."
Per quanto riguarda le altre caratteristiche della responsabilità dell?amministratore, è da sottolineare come, secondo le interpretazioni più attendibili, si tratti di responsabilità contrattuale, basata sull?esistenza del contratto di associazione; di conseguenza, la responsabilità si prescrive in cinque anni dal fatto e l'ente dovrà provare in giudizio l'inadempimento dell'amministratore nei confronti di un obbligo (di legge o di statuto) e il relativo danno. Se responsabile, l'amministratore dovrà risarcire sia la perdita subita che il mancato guadagno derivati in modo diretto dall'azione compiuta.
In caso di più amministratori si tratterà di responsabilità solidale, e quindi l'ente potrà chiedere l'intero risarcimento anche ad uno soltanto dei responsabili; quest'ultimo potrà poi rifarsi nei confronti degli altri responsabili.
Per quanto riguarda le modalità di esercizio dell'azione di responsabilità, si ritiene applicabile l'articolo 22 del codice civile, secondo il quale "Le azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deliberate dall'assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o dai liquidatori."
Il termine di prescrizione è quinquennale.

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