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CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE


09 aprile 2009

E' stata pubblicata la Circolare intesa a fornire chiarimenti sulla comunicazione (e relativo modello) prevista dall'articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n 185 convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n 2.

In attesa dell'emanazione del modello di comunicazione, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni elementi per gli enti tenuti a tale comunicazione.
Si premette innanzitutto che "La norma ha finalità esclusivamente fiscali e risponde a reali esigenze di controllo che l'Agenzia delle Entrate potrà effettuare anche attraverso l'acquisizione di informazioni necessarie a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute."
Gli enti tenuti alla comunicazione sono "gli enti associativi di natura privata, con o senza personalità giuridica, che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione previste dagli articoli 148 del TUIR e 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del DPR n 633."
Si afferma poi che "L?onere della comunicazione grava anche sugli enti associativi che, in applicazione del comma 1 dell?articolo 148 del TUIR, si limitano riscuotere quote associative oppure contributi versati dagli associati o partecipanti a fronte dell'attività istituzionale svolta dai medesimi."
Ciò significa, anche se in modo non del tutto chiaro, che la comunicazione dovrà essere fatta praticamente da tutte le associazioni, e non solo da quelle che svolgono attività commerciale secondaria.
In caso di mancata comunicazione, gli enti non potranno più usufruire delle "disposizioni fiscali di favore."
Per quanto riguarda le associazioni sportive dilettantistiche, il comma 3-bis dell?articolo 30 esonera dall'onere della trasmissione gli enti dilettantistici in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI e che non svolgono attività commerciale. Sono invece tenute all'invio le associazioni sportive dilettantistiche che, oltre all'attività sportiva dilettantistica riconosciuta dal CONI, effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (ad esempio sponsorizzazioni) rilevanti ai fini dell'IVA e delle imposte sui redditi.
Sono poi esonerati dalla comunicazione:
pro-loco che utilizzano la legge 398/1991;
enti di volontariato iscritti nei registri regionali che non svolgono attività commerciale diversa da quella marginale.

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