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ONLUS, BOLLI e CODICE FISCALE


07 febbraio 2011

Riceviamo oramai costantemente richieste di chiarimento in merito a taluni aspetti relativi alla registrazione di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale. Per tale motivo riteniamo utili alcune considerazioni.

La legge, con il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460 intitolato “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” al suo articolo 17 (intitolato “Esenzioni dall'imposta di bollo”) ha stabilito che “Nella Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 27, è aggiunto, in fine, il seguente: Art. 27-bis - 1. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)”. Nonostante il testo della norma sia, a nostro avviso, sufficientemente chiaro, confermiamo che in sede di registrazione di atto costitutivo e statuto nessuna imposta di bollo è dovuta sugli atti. Sarà infatti poi compito degli Uffici preposti verificare che la ONLUS in questione operi effettivamente negli ambiti che le consentono di poter utilizzare tale denominazione e dunque di usufruire di tale agevolazione.

La seconda questione che riteniamo opportuno definire riguarda l’inserimento dell’acronimo “ONLUS” all’interno della modulistica da predisporre in sede di registrazione dell’ente. Infatti, dal momento che il primo passaggio per procedere alla registrazione della ONLUS è richiedere un Codice Fiscale intestato alla stessa, è necessario che la domanda contenga la corretta e completa denominazione dell'ente: sarà poi compito degli Uffici preposti verificare la legittimità della presenza dell'acronimo “ONLUS” nel nome. In questa direzione si esprime proprio la Circolare 14/E del 26 febbraio 2003 dell'Agenzia delle Entrate, la quale stabilisce che “al riguardo, si richiama l’attenzione degli Uffici sulla richiesta di attribuzione del codice fiscale da parte di un soggetto che inserisca l’acronimo ONLUS come parte integrante della denominazione stessa. In tal caso gli Uffici, nel trasmettere la richiesta di attribuzione del codice fiscale al sistema dell’anagrafe tributaria, non devono inserire l’acronimo ONLUS all’interno dell’apposito rigo riservato alla denominazione, per evitare che l’amministrazione finanziaria emetta documenti che potrebbero essere impropriamente utilizzati come certificazione nei confronti di terzi dello status di ONLUS”.

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