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quando il nostro lavoro paga: VERIFICHE FISCALI


29 marzo 2011

Il 3 febbraio scorso è stata esaminata in Commissione Parlamentare la situazione delle verifiche fiscali dirette alle associazioni sportive dilettantistiche alla luce sia di una Risoluzione (strumento fondamentale per definire gli indirizzi dell’azione di Governo) che di un’Interrogazione al Governo promossa da un noto referente di un Ente di Promozione Sportiva.



In entrambi i documenti cui facciamo riferimento emerge la preoccupazione per tutte quelle contestazioni fondate “nella gran parte dei casi” su “banalissimi problemi di natura formale, contabilità considerate incomplete o approssimative”. Si è infatti posto l’accento su come molte contestazioni vertano su “modalità di convocazioni delle riunioni dei soci, tempistiche e iter meramente formali di comunicazione”. Purtroppo nulla di nuovo rispetto alla realtà con la quale ci rapportiamo ogni giorno, ma comprendere come la sollevazione formale del problema abbia contribuito a questa necessità di chiarire le modalità di intervento, non può che inorgoglirci per il lavoro svolto e per le considerazioni che, riteniamo con coraggio, abbiamo sempre portato all’attenzione di tutti, compresi gli organi istituzionalmente deputati alle azioni di verifica.



Anche a proposito dell’iscrizione al registro CONI abbiamo in passato enunciato più volte il fatto che, soprattutto (ma non solo) all’inizio dell’attivazione del registro, le procedure a volte creavano problemi per la effettiva iscrizione presso il Registro stesso, e la circolare 7 dicembre 2010 del Comitato Olimpico (avente ad oggetto “nuove funzionalità Registro Associazioni e Società sportive dilettantistiche - scadenze per l’iscrizione al Registro”) non fa altro che rafforzare la nostra posizione. Sempre in questa direzione “sono in corso colloqui con la Direzione Nazionale dell’Agenzia delle Entrate per approfondire il tema della correlazione tra il riconoscimento ai fini sportivi CONI ed il godimento delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa tributaria, relativamente al periodo 2006/2010 che, senza tema di smentita, può ritenersi fase transitoria e di costruzione del registro CONI”. Soprattutto nei casi di acclarata buona fede.



In ultimo teniamo a ribadire tuttavia che il livello di attenzione per la necessità e ricerca della totale correttezza formale e sostanziale non viene assolutamente messo in discussione. Deve rimanere forte e chiaro il nostro invito ad operare quindi nella massima trasparenza e correttezza, dimostrando nei fatti la reale qualifica di ente non commerciale e la buona ed efficace gestione dell’ente rappresentato.

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