Il regime della Legge n. 398/91 rappresenta un indiscusso beneficio per gli enti non profit, in virtù della determinazione forfettaria del reddito imponibile e dell’IVA che ne deriva ed in aggiunta ad una serie di semplificazioni legate agli adempimenti contabili.
Ferma restando la decommercializzazione dei proventi incassati ex art. 148 del Tuir, le imposte vengono calcolate applicando un coefficiente di reddittività al solo 3% delle entrate di natura commerciale (cui vanno aggiunte le plusvalenze patrimoniali), mentre in relazione all’IVA da versare all'erario, viene riconosciuta una detrazione forfettaria pari al 50% dell’imposta.
Non si è inoltre obbligati alla tenuta delle scritture contabili, all’attività di fatturazione (fatte salve alcune eccezioni, quali, ad es., le sponsorizzazioni), all’emissione di scontrino o ricevuta fiscale, alla dichiarazione ai fini IVA nonché si è esonerati dall'applicazione del meccanismo dello split payment.
Possono usufruirne le organizzazioni che nell’anno precedente non abbiano incassato proventi di natura commerciale superiori a 400.000,00 euro.
Oltre tale limite, il regime cessa di avere effetto a partire dal mese successivo a quello in cui si verifica lo sforamento, con conseguente assoggettamento a disciplina ordinaria di imposizione.
L’opzione, vincolante per cinque anni, deve essere comunicata all’ufficio della SIAE territorialmente competente, prima dell’inizio dell’anno in relazione al quale ci si intende avvalere del regime agevolato, e ad Agenzia delle Entrate, fatta sala la valenza altresì dell'atteggiamento concludente.
ASD ed SSD possono beneficiare di quanto stabilito dalla Legge n. 398/91, tenuto conto dei requisiti di cui sopra e delle relative modalità, in considerazione della loro natura di enti dilettantistici, riflessa anche da specifiche disposizioni statutarie.
Sotto quest’ultimo profilo, il D. Lgs. n. 36/2021 ha ripreso nella sostanza i contenuti dell’art. 90, co. 18, della L. n. 289/2002, innovando invece, nell’ambito delle forme giuridiche utilizzabili per lo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.
L’art. 102, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 117/2017 restringe il campo di applicazione del regime forfettario, sancendo l’eliminazione dell’allargamento ad associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco.
Esso non risulta dunque applicabile dagli Enti
del Terzo Settore, soggetti invece alla disciplina fiscale ad
essi riservata, contenuta nel Titolo X del Codice.
ATTENZIONE: ovviamente, fintanto che non giungerà autorizzazione da parte della Commissione Europea circa le misure fiscali introdotte dal Codice del Terzo Settore, gli Enti in questione potranno legittimamente continuare ad applicare il regime individuato dalla L. 398/91, mentre in esito al "via libera" dell'UE (se e quando ci sarà) gli ETS dovranno applicare le norme contenute nel Titolo X del D. Lgs. 117/2017.
La previsione resta applicabile nei confronti di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
Tuttavia, laddove il sodalizio intendesse configurarsi anche quale Ente del Terzo Settore, allora dovrà rinunciare al regime individuato dalla Legge n. 398/91 in nome di quello esplicitamente previsto ed introdotto dal Titolo X del Codice del Terzo Settore.