L’art. 4 del D. Lgs. n. 39/2021 prevede l’istituzione presso il Dipartimento per lo sport del nuovo Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
Si tratta di un Registro, gestito tramite modalità telematiche e accessibile mediante apposita piattaforma, dalla cui iscrizione deriva la certificazione della “natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualifica”.
Come specificato dal Regolamento di disciplina, ad oggi il Registro si compone di due parti, fermo restando l’istituzione di sezioni aggiuntive “in relazione alle ulteriori competenze e funzioni da svolgere”.
Ad una “sezione pubblica”, caratterizzata dalle informazioni relative ad ASD ed SSD iscritte, consultabili da chiunque via web, si affianca una “sezione riservata”, contenente “ulteriori dati relativi alle Associazioni/Società”, controllabili dall’Organismo di affiliazione e dagli iscritti “dotati di username e password”.
Sono tenuti alla
registrazione Associazioni, Società Sportive Dilettantistiche e, laddove
sussistano i presupposti, gli ETS “che svolgono attività sportiva nonché la formazione, la
didattica, la preparazione e l’assistenza
all’attività sportiva dilettantistica, se riconosciute ai fini sportivi da una FSN, una DSA o un EPS e se affiliate a uno di questi
Organismi. Le Associazioni e le Società sportive
riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico (“CIP”) sono iscritte in una
sezione speciale”.
La domanda viene inoltrata al Dipartimento per lo Sport su richiesta dell’organizzazione, “dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dall’Ente di promozione sportiva affiliante”.
Alla domanda, deve essere allegata la documentazione volta ad attestare:
a) “la ragione
sociale o denominazione, la natura
giuridica, il codice
fiscale e l’eventuale partita IVA dell’associazione o società sportiva dilettantistica”;
b) “i dati
inerenti alla sede legale e i recapiti”;
c) “la data
dello statuto vigente”;
d) “la
dichiarazione contenente l’indicazione dell'oggetto
sociale e le attività sportive, didattiche e formative”;
e) “la
dichiarazione contenente l’indicazione della composizione e della durata
dell’organo amministrativo e delle generalità del legale rappresentante e degli
amministratori”;
f) “i dati dei tesserati”.
Entro quarantacinque giorni dalla richiesta, il Dipartimento per lo Sport può:
-
iscrivere l’organizzazione, accogliendo la domanda;
-
“rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato”;
-
richiedere integrazioni.
Sostituendo il precedente Registro CONI, il nuovo RAS costituisce “l’unico strumento certificatore dello svolgimento di attività sportiva dilettantistica al quale deve iscriversi ogni società o associazione dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi da una Federazione sportiva nazionale (“FSN”) da una Disciplina sportiva associata (“DSA”) o da un Ente di promozione sportiva (“EPS”) ai sensi dell’art. 10, comma 1, D. lgs. n. 36 del 2021”.
Insieme alla domanda può essere richiesto il riconoscimento della personalità giuridica.