La Legge
n. 106/2016 ha conferito al Governo la delega ad adottare “uno o più
decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore”, volti a
rivedere:
- la “disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia
di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo
di lucro”, riconosciute e non riconosciute;
- la “disciplina speciale” e le “altre disposizioni vigenti relative
agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina
tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice
del Terzo settore”;
- la “disciplina in materia di impresa sociale”;
- la “disciplina in materia di servizio civile Nazionale”.
In ossequio a quanto stabilito dalla Legge Delega, è stato emanato il D. Lgs. n. 112/2017, il quale statuisce che possono assumere la veste di Impresa Sociale gli enti privati, “inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile”, che svolgono “in via stabile e principale un’attività di impresa di interesse generale”, senza fini di lucro“e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.
Non possono invece acquisire tale qualifica “le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche […], e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati”.
Indipendentemente da come risulti formata, la ragione sociale deve contenere l’indicazione di Impresa Sociale, da impiegare “negli atti e nella corrispondenza” e con divieto di utilizzo da parte di “soggetti diversi”.
Fermo restando la necessità dell’atto pubblico e in aggiunta a quanto previsto per ciascuna organizzazione “secondo la normativa applicabile a ciascuna di esse”, l’atto costitutivoè tenuto ad “esplicitarne il carattere sociale” e a contenere l’indicazione dell’oggetto sociale e dell’assenza dello scopo di lucro.
L’atto costitutivo “e gli altri atti relativi all’impresa” devono essere depositati entro trenta giorni presso l’Ufficio del Registro delle Impreseterritorialmente competente, ai fini dell’iscrizione “in apposita sezione” del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Secondo quanto previsto dall’art. 1 del D. Lgs. n. 112/2017, le Imprese sociali sono sottoposte alle norme del Codice del Terzo Settore, “in quanto compatibili”, nonché, “in mancanza e per gli aspetti non disciplinati” al codice civile e alle “relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l’impresa sociale è costituita”.
Per effetto della nuova regolamentazione, risulta abrogato il Decreto Legislativo n. 155/2006, contenente la precedente disciplina.