L’Assemblea dei soci rappresenta l’elemento principale della struttura “organica” (non soltanto) degli Enti del Terzo Settore, ma di tutte le Associazioni Non Profit, siano esse sportive dilettantistiche piuttosto che di promozione sociale o di volontariato.
Tipica espressione del principio di democraticità, riunisce l’intera compagine sociale, cui va riconosciuta una posizione di assoluta parità, anche sotto il profilo di elettorato attivo e passivo.
L’art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017, dopo aver stabilito che all’interno dell’organo assembleare delle Associazioni del Terzo Settore hanno diritto di voto gli iscritti nel libro soci da almeno tre mesi, salvo che atto costitutivo o statuto “non dispongano diversamente”, riconosce a ciascuno l’espressione di una preferenza. “Agli associati che siano enti del Terzo settore” è possibile attribuirne più di una, “sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti”.
In ossequio alle previsioni del comma 3, è consentito “farsi rappresentare nell'assemblea […] mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione”, tenuto conto della facoltà di rappresentare “sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento”.
Ai sensi del comma 4, l’atto costitutivo o lo statuto dell’Ente possono disciplinare la partecipazione alle sedute assembleari facendo ricorso a “mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica”, fermo restando la necessità di “verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota”.
Indipendentemente dall’eventualità che su alcune materie l’Assemblea si esprima in via ordinaria, piuttosto che in sede straordinaria, l’art. 25 ne delinea gli ambiti di competenza, includendovi:
- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali, e, laddove previsto, del “soggetto incaricato della revisione legale dei conti”;
- l’approvazione del bilancio;
- le delibere concernenti la “responsabilità dei componenti degli organi sociali” e la promozione delle relative azioni;
- le delibere aventi ad oggetto l’esclusione degli associati, nel caso in cui atto costitutivo o statuto non attribuiscano la competenza “ad altro organo eletto dalla medesima”;
- le delibere “sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto”;
- l’approvazione dell’eventuale “regolamento dei lavori assembleari”;
- le delibere relative a scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Ente;
- le delibere “sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza”.
Le associazioni con almeno cinquecento associati possono disciplinare “le competenze dell’assemblea anche in deroga a quanto stabilito […], nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali”.