Indipendentemente dalla correttezza e dalla conformità contenutistica, i motivi determinanti una modifica statutaria possono essere molteplici, a cominciare dalla Riforma dello Sport, piuttosto che da quella del Terzo Settore, entrambe presupposto per le necessità di variazione, in chiave di adeguamento alla normativa vigente.
Che si tratti di un ente sportivo piuttosto che del Terzo Settore, la messa in atto di qualsiasi modifica degli statuti presuppone una delibera dell’Assemblea dei soci, convocata in sede straordinaria.
Fermo restando le previsioni di riferimento di ciascun statuto, occorrerà procedere con adeguata convocazione, attenendosi ai quorum costitutivi e deliberativi dallo stesso stabiliti.
In riferimento al Terzo Settore, il D. L. Milleproroghe ha esteso al 31 dicembre 2023 il termine per avvalersi del cd. “regime alleggerito”, ovvero la facoltà di usufruire delle modalità e maggioranze proprie dell’assemblea ordinaria per gli adeguamenti statutari.
Sotto il profilo tecnico, dunque, occorrerà dar seguito alla deliberazione dei soci in merito all'ipotesi di modifica, e nel caso di esito favorevole registrare il nuovo statuto in Agenzia Entrate, presentando modello 69, F24 per l'imposta di registro (se dovuta) e marche da bollo (se dovute), oltre al relativo verbale, come avevamo spiegato nel vostro video tutorial.
Impossibile prescindere dalla
natura giuridica del soggetto, tenuto conto delle diversità, ma anche delle
sovrapposizioni che caratterizzano il mondo dello sport e il Terzo Settore.
Risulta infatti evidente che, laddove ci si muova in ottica di adeguamento ai dettami del D. Lgs. n. 117/2017, i contenuti statutari dovranno necessariamente conformarsi alle clausole inderogabili del Codice del Terzo Settore, fermo restando le previsioni derogabili e facoltative.
Così come, d’altro canto, ASD/SSD dovranno modellare i propri statuti alle previsioni della Riforma dello Sport, in vigore con la nuova disciplina relativa ai collaboratori sportivi, a partire dal prossimo 1° luglio 2023.
In ossequio a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 36/2021, che in relazione alle forme giuridiche degli Enti sportivi dilettantistici, include la veste di Ente del Terzo Settore, è fondamentale l’adozione di un atto statutario affine.
Si specifica che le organizzazioni costituite “ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117” ed iscritte “al Registro unico nazionale del terzo settore”, esercitano “come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche”, con conseguente iscrizione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.
In virtù della duplice registrazione (al RUNTS ed al RAS), esse vengono sottoposte alle disposizioni del Decreto di Riforma dello Sport “limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del […] Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”.