La Legge n. 266/2005 ha introdotto la possibilità per i contribuenti di devolvere una quota della propria IRPEF, il 5 per mille appunto, a determinati soggetti “che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale”.
Successivamente alla sua istituzione, il 5 per mille è stato rifinanziato fino ad essere reso “stabile” con la Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità per il 2015).
Sulla scorta di quanto previsto dall’art. 9, co. 1, lett. c) della Legge Delega di Riforma del Terzo Settore (L. n. 106/2016), è stato emanato il D. Lgs. n. 111/2017, contenente la nuova disciplina del 5 per mille, cui ha fatto seguito il D.P.C.M. 23 luglio 2020, relativo a modalità e termini per l’accesso al contributo.
In ossequio a quanto previsto dall’art. 1, co. 1 del citato D.P.C.M., la quota di 5 per mille può essere destinata al sostegno delle seguenti categorie di soggetti e attività:
- Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, “comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società”;
- “finanziamento degli enti senza scopo di lucro, della ricerca scientifica e dell’università”;
- “finanziamento degli enti della ricerca sanitaria”;
- “attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente”;
- ASD riconosciute ai fini sportivi “nella cui organizzazione è presente il settore giovanile che siano affiliate agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone id età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari”.
L’art. 2, co. 1 stabilisce che al fine di ottenere l’accreditamento per l’accesso al riparto contributivo, gli interessati sono tenuti a rivolgersi alle amministrazioni competenti, ovvero Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per Enti del Terzo Settore e CONI per Associazioni Sportive Dilettantistiche, con iscrizione all'elenco permanente.
Indipendentemente dall’ammontare, i beneficiari del 5 per mille hanno l’obbligo di redigere il rendiconto e la relazione illustrativa, dal quale risultino destinazione e utilizzo dell’ammontare ricevuto, “entro 12 mesi dalla data di percezione”, nonché di conservarli presso la propria sede insieme ai giustificativi di spesa “per 10 anni decorrenti dalla data di redazione”.
Nel caso in cui le somme percepite siano pari o superiori a 20.000,00 euro, si ha anche l’onere di “trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione”, tenuto conto che attraverso il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 396 del 13 dicembre 2022, sono state aggiornate le Linee Guida di cui al Decreto n. 488/2021, a seguito dell’attivazione di una piattaforma informatica, utilizzabile in questi casi per assolvere “agli obblighi di compilazione, trasmissione e comunicazione di avvenuta pubblicazione del rendiconto”.
Le istruzioni contenute nelle Linee Guida sono indirizzate ai percipienti del 5 per mille “erogato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.