Uno degli aspetti della Riforma dello Sport che ha catalizzato l’attenzione di ASD/SSD riguarda le differenze relative al trattamento delle collaborazioni coordinate e continuative degli operatori sportivi rispetto alla disciplina utilizzabile in ambito amministrativo-gestionale.
L’art. 28, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2021 dispone che in ambito dilettantistico, “il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa,quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente”:
a) durata delle prestazioni: non superiore a ventiquattro ore settimanali, “escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive”;
b) coordinamento tecnico sportivo delle prestazioni oggetto del contratto, “in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici”.
Ai sensi dell’art. 37, primo comma, l’attività amministrativo-gestionale, laddove ne ricorrano i presupposti, può costituire oggetto “di collaborazioni ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del codice di procedura civile, e successive modifiche”, tenuto conto che restano esclusi “coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionalenell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.
Secondo quanto stabilito dal comma 4 dell’art. 37, l’attività prestata in ambito amministrativo-gestionale “è regolata, ai fini previdenziali, dall’articolo 35, commi 2, 6, 7, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'articolo 36, comma 6”, potendo dunque usufruire della stessa disciplina prevista per le co.co.co. sportive speciali, ivi inclusa la soglia di esenzione contributiva annua pari a 5.000,00 euro, con riduzione della contribuzione al 50% sino al 31 dicembre 2027, nonché dell’esenzione fiscale sino a 15.000 euro annui.
Riforma dello Sport: esclusione degli amministrativo-gestionali dai lavoratori sportivi
Nonostante l’estensione delle agevolazioni fiscali e contributive previste per i lavoratori sportivi, l’art. 25, nel definire il concetto di lavoratore dello sport, esclude espressamente gli addetti ad attività amministrativo-gestionali, stabilendo che è lavoratore sportivo, in aggiunta alle categorie dettagliate in norma (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara) il tesserato che svolge dietro corrispettivo “le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.