La scelta di costituire un ente associativo implica la necessità di considerare diversi aspetti. Se il fine ideale perseguito costituisce senza dubbio un importante parametro di riferimento per orientarsi, altrettanto importante è la valutazione circa la possibilità di costituirsi come associazione riconosciuta o non riconosciuta, viste le implicazioni collegate alle due alternative.
Sebbene un gran numero di enti associativi sia costituito come associazione non riconosciuta, l’opzione per l’una o l’altra forma deve ritenersi tutt’altro che scontata.
Il termine “riconosciuta” viene spesso frainteso, evocando concezioni che nulla hanno a che fare con la reale natura di queste organizzazioni.
L’associazione non riconosciuta identifica un ente privo di personalità giuridica, al contrario delle associazioni riconosciute, che ne sono invece caratterizzate.
Il concetto di personalità giuridica è collegato alla nozione di autonomia patrimoniale, ovvero la possibilità che l’ente risponda con un proprio patrimonio delle obbligazioni sociali.
In relazione alle associazioni non riconosciute, l’art. 38 c.c. dispone invece che per “le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione”.
Nonostante lo “schermo di protezione” evocato dalla personalità giuridica, la costituzione in qualità di ente non riconosciuto è spesso giustificata dai minori adempimenti connessi, anche in termini di costi.
La veste di associazione riconosciuta infatti, implica la stipula di un atto pubblico ai sensi dell’art. 14 c.c., contrariamente alla non riconosciuta, in relazione alla quale è possibile costituirsi anche attraverso scrittura privata registrata.
L’art. 14, D. Lgs. n. 39/2021 dispone che le ASD possano acquisire la personalità giuridica “in deroga al decreto del Presidente della “Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361”, attraverso l’iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.
All’istanza per il riconoscimento della personalità giuridica, che può essere presentata con la domanda di iscrizione al Registro, devono essere allegati “il rendiconto economico finanziario o il bilancio di esercizio approvato dall’assemblea e il relativo verbale e, entro trenta giorni dalla relativa modifica, i verbali che apportano modifiche statutarie con gli statuti modificati; i verbali che modificano gli organi statutari e i verbali che modificano la sede legale”.
Per le associazioni già dotate di personalità giuridica ai sensi del D.P.R. 361/2000 e che ottengono l’iscrizione al RAS, “l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche […] è sospesa, fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel registro […]. Nel periodo di sospensione, le predette associazioni non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione e non si applicano le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente delle Repubblica n. 361 del 2000”.
Per gli enti in possesso di personalità giuridica ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017, che ottengono l’iscrizione nel Registro, “rimane efficace l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai fini della disciplina del riconoscimento come persona giuridica”.