L’art. 17 del Codice del Terzo Settore prevede la necessità che gli ETS iscrivano in un apposito registro i volontari di cui si avvalgono, prestanti attività in modo non occasionale.
Sebbene l’obbligo di predisposizione sia individuato dal D. Lgs. n. 117/2017, le regole di corretta tenuta del registro sono contenute nel D. M. 6 ottobre 2021, il quale sottolinea, all’art. 3, come prima di essere posto in funzione, il registro debba essere “numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato”, con attestazione sulla pagina finale del “numero dei fogli che lo compongono”.
Destinato all’iscrizione di volontari non occasionali, è facoltà degli Enti “istituire un’apposita sezione separata”, ove iscrivere “coloro che prestano attività di volontariato in modo occasionale”.
In alternativa alle modalità per così dire “tradizionali”, gli ETS possono utilizzare registri “tenuti con sistemi elettronici e/o telematici” purché “gli stessi assicurino l’inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte”.
Alle
stesse condizioni, è consentito avvalersi di sistemi elettronici e/o telematici
“messi a disposizioni dalla rete associative […] cui aderiscono”, nonostante
la permanenza della “titolarità in capo al singolo ente degli obblighi
relativi alla tenuta del registro”, tenuto conto che:
- la
rete associativa ha accesso ai dati ivi contenuti, ma non può occuparsi né del
loro inserimento, né della loro modifica, di cui resta responsabile l’Ente;
- in
caso di fuoriuscita dalla rete, si è tenuti a conservare copia digitale delle
annotazioni inserite durante il periodo di appartenenza.
All’interno del registro, occorre indicare per ciascun volontario:
- “il
codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita”;
- “la
residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente”;
- “la
data di inizio e quella di cessazione dell’attività di volontariato presso
l’organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel
registro”.
Sebbene la Riforma dello Sport abbia disciplinato la figura di volontario ponendola in contrapposizione rispetto ai nuovi lavoratori sportivi, individuando altresì un preciso obbligo assicurativo, ad oggi non vi sono indicazioni circa la necessità di tenuta del relativo registro da parte di ASD/SSD, le quali dovranno dunque attenersi alle disposizioni di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021 nella gestione degli adempimenti connessi.