Attraverso il Decreto Legge n. 36/2022, sono stati introdotti nuovi adempimenti nei confronti degli Enti non profit, tra i quali l’obbligo di emissione di fattura elettronica a partire dal 1° gennaio 2024.
Agenzia delle Entrate specifica che gli elementi che differenziano una fattura elettronica rispetto ad una cartacea sono sostanzialmente due:
1) la
necessità di utilizzare “un pc, un tablet o uno smartphone” per
redigerla;
2) la
trasmissione elettronica mediante “il c.d. Sistema di Interscambio (SdI)”.
I dati da riportare al suo interno risultano dunque identici a quelli inseriti nelle fatture cartacee, fatta salva la necessità di specificare l’indirizzo telematico di consegna della fattura.
Tale sistema svolge una serie di funzioni fondamentali:
- verifica che la fattura contenga quantomeno i dati obbligatori ai fini fiscali, “nonché l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC)” al quale deve essere recapitata la fattura;
- “controlla che la partita Iva del […] c.d. cedente/prestatore e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del […] c.d. cessionario/committente siano esistenti”.
Laddove i controlli abbiano esito positivo, il SdI “consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento”.
Tutti i contribuenti, incluse Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche nonché Enti del Terzo Settore, anche se in regime di cui alla L. n. 398/91 devono emettere necessariamente le fatture in formato elettronico, abbandonando il “vecchio” sistema cartaceo.
Se fino a dicembre vigeva ancora l’esenzione per coloro che non avessero superato i 25.000 euro di ricavi annui, da inizio anno l’obbligo è in vigore per tutte le Partite Iva, indipendentemente dall’ammontare di fatturato, con onere di procedere attraverso l’emissione della fattura in formato elettronico e invio telematico in Agenzia delle Entrate per il tramite del sistema di interscambio.