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Istituto per il credito sportivo: cos'è?


28 febbraio 2024
Istituto per il credito sportivo: cos'è?

L’Istituto per il credito sportivo viene istituito ad opera della Legge 24 dicembre 1957, n. 1295, quale “ente di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma”.

Strumento centrale per il reperimento di risorse utili al comparto, rappresenta un importante riferimento nel settore del credito per l’attività sportiva.

Istituto per il credito sportivo: di cosa si occupa?

Potendo svolgere “direttamente o indirettamente, attività di consulenza, anche tecnica […], nonché qualsiasi altra attività consentita alle banche”, l’art. 2 dello Statuto ne specifica gli ambiti di intervento, includendo sport e attività culturali e dettagliandone l’operatività in:
a) attività bancaria, attraverso la raccolta del risparmio “sia sotto forma di depositi sia sotto altra forma ed esercitando il credito”, nonché “ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna di essa”. Ad esempio, attività di credito per “la costruzione, l’ampliamento, l’attrezzatura e il miglioramento di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree”; per “l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste”;per “la promozione della cultura sportiva”;per “la gestione degli impianti sportivi e/o dell’attività sportiva e la realizzazione di eventi sportivi”;
b) attività di gestione dei Fondi Speciali di cui al titolo III dello Statuto.

Fondo di Garanzia per l’impiantistica sportiva gestito dall’Istituto per il credito sportivo

Rappresenta un’opportunità per gli interessati “ad investire nell’impiantistica sportiva”, attraverso il rilascio di garanzie per qualunque forma di finanziamento, incluse “garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma”:
a) inerenti “alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive”;
b) rilasciati “a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all’aggiudicazione e all’organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026”.

Istituto per il credito sportivo e fondo contributi negli interessi

Il fondo viene utilizzato per il conferimento di “contributi in conto interessi sui mutui per finalità sportive concessi dall’Istituto […] e da altri soggetti finanziatori convenzionati” contratti da soggetti pubblici e privati perseguenti finalità sportive, relativi a “progetti che abbiano ottenuto il parere tecnico favorevole del CONI.

L’abbassamento del costo dei mutui attraverso l’utilizzo di tale strumento agevola gli investimenti in impianti sportivi “dei comuni, delle associazioni e società sportive e di tutti i soggetti impegnati a vario titolo nello sport, contribuendo in maniera significativa alla crescita di infrastrutture importanti per l’integrazione e la coesione sociale ed il benessere psico-fisico dei cittadini”.

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