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Come si chiude un'Associazione?


13 marzo 2024
Come si chiude un'Associazione?

La decisione di costituire un’Associazione in virtù della condivisione del fine ideale perseguito, difficilmente si accompagna alla considerazione dell’eventualità che potrebbe prospettarsi, un giorno, la necessità di chiuderla.

A prescindere dai motivi che possano portare l’Assemblea dei soci a deliberare in tal senso, la chiusura di un ente associativo implica il rispetto di passaggi formali e sostanziali, nonché l’onere di porre in essere le dovute comunicazioni di legge.

Chiusura Associazione: da dove partire?

Prima di avviare l’iter per la chiusura è bene verificare le previsioni statutarie in materia, al fine di essere certi che procedure e obblighi connessi siano processati nel rispetto delle disposizioni di riferimento e del disposto di legge, anche in relazione all’eventuale devoluzione del patrimonio residuo, fermo restando quanto previsto dall’art. 21 del Codice Civile, il quale stabilisce che “per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati”.

Come si chiude un’Associazione

Che si tratti di un Ente sportivo piuttosto che del Terzo Settore, la competenza a deliberare sull’ipotesi di scioglimento appartiene all’Assemblea dei soci, che dovrà dunque essere convocata in sede straordinaria, consentendo alla compagine associativa di esprimersi in materia, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi stabiliti.

Resta ferma la necessità di verbalizzare la seduta, secondo l’ordine del giorno indicato nella convocazione, tenuto conto dell’esigenza di approvazione degli ultimi rendiconti.

Le comunicazioni

Laddove l’ipotesi di scioglimento ottenga il voto favorevole dell’assemblea dei soci, occorrerà procedere alle dovute comunicazioni, ivi incluse la notifica ad Agenzia delle Entrate attraverso la predisposizione dell’apposito modello (AA5/6 o AA7/10, nel caso in cui l’Ente abbia solo Codice Fiscale o sia anche titolare di Partita Iva) e a tutti i potenziali interessati, dando corso altresì alla chiusura di rapporti e utenze in capo all’Ente.

Chiusura Associazione: previsioni in materia della Riforma dello Sport e del Terzo Settore

Tra gli elementi che devono essere inseriti all’interno dello statuto di un Ente Sportivo ai fini dell’adeguamento ai dettami della Riforma, l’art. 7, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2021 cita espressamene attraverso le lettere g) e h) “le modalità di scioglimento dell’associazione” e “l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni”, analogamente a quanto previsto dal D. Lgs. n. 117/2017 in riferimento agli Enti del Terzo Settore, laddove all’art. 21dispone che l’atto costitutivo debba contenere “le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione”.

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