Attraverso una comunicazione del 21 febbraio scorso, il Dipartimento per lo Sport ha reso nota la pubblicazione dell’elenco di mansioni “rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva ai sensi dell’art. 25 comma 1-ter del d. lgs. 36/2021”.
Tenuto conto di quanto specificato dal comma 1 bis del citato art. 25, ovvero che “la disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport”, ai sensi del primo comma, deve considerarsi lavoratore sportivo, in aggiunta alle figure individuate dalla legge,“ogni altro tesserato […] che svolge verso un corrispettivo […] le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.
Non possono qualificarsi tali “coloro che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali”.
Il Decreto di Riforma dello Sport ha stabilito che le mansioni propedeutiche allo svolgimento dell’attività sportiva dovessero essere approvate “con decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali”, dando vita ad un elenco che includesse le funzioni “svolte dalle figure che, in base ai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche”fossero necessarie “per lo svolgimento delle singole discipline sportive”, da comunicare al Dipartimento “entro il 31 dicembre di ciascun anno”, tendendo presente che in caso di inadempimento, devono ritenersi confermate quelle dell’anno precedente.
Con la pubblicazione del mansionario e l’individuazione del primo elenco di funzioni va ad aggiungersi “un ulteriore tassello normativo […] in direzione della piena attuazione della riforma del lavoro sportivo”, secondo quanto dichiarato dal Ministro per lo Sport e i Giovani Abodi.
Nella stessa direzione, il Dipartimento per lo Sport ha comunicato in data 19 gennaio, la costituzione dell’Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo, secondo quanto previsto dall’art. 50-bis del D. Lgs. n. 36/2021.
Al fine di agevolare la conoscenza e l’attuazione “delle disposizioni in materia di lavoro sportivo […] e di monitorare l'entrata in vigore della riforma” l’Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo è incaricato di svolgere i seguenti compiti:
a) “promuovere iniziative coordinate anche con i soggetti dell'ordinamento sportivo per la migliore conoscenza e applicazione delle norme contenute nel presentedecreto”;
b) “effettuare un costante monitoraggio della corretta applicazione della normativa sopra citata, acquisendo ogni utile informazione dai soggetti dell'ordinamento sportivo”;
c) “esaminare le problematiche connesse all'entrata in vigore della normativa sopra richiamata e farsi promotore di eventuali iniziative correttive o migliorative”;
d) “pubblicare un rapporto annuale sulla situazione del lavoro sportivo in ambito nazionale”.
Come sottolineato, “l’Organo testimonia la volontà di un processo partecipato dove alle riunioni possono prendere parte, in relazione alla trattazione di specifiche tematiche, rappresentanti di soggetti pubblici e privati a vario titolo, interessati alla problematica del lavoro sportivo e alla sua applicazione”, rappresentando dunque uno strumento in grado di “monitorare gli impatti della riforma e proporre eventuali e ulteriori modifiche che ne migliorino l'efficacia e la sostenibilità”.