L’entrata in funzione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) e, prima ancora, del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ha costretto il mondo degli enti non profit a familiarizzare con una serie di incombenze e adempimenti, costituenti non soltanto formalità gestionali, ma veri e propri presupposti sulla base dei quali beneficiare delle agevolazioni ad essi riservate.
Sebbene entrambi rappresentino uno strumento di trasparenza e si caratterizzino per essere registri pubblici organizzati attraverso modalità telematiche, l’iscrizione al RAS è riservata ad ASD/SSD, mentre l’istanza di registrazione presso il RUNTS è di pertinenza degli Enti del Terzo Settore.
Distinta anche la competenza nell’attività di gestione, facente capo al Dipartimento per lo Sport e attuata attraverso la Società Sport e Salute S.p.a., nel primo caso, diversamente dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il D.M. n. 106/2020 precisa, all’art. 7, che l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore “ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica” di ETS, così come ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 39/2021 la registrazione presso il RAS “certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica”, specificando ulteriormente, all’art. 12, come tale registro sostituisca “a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche” (il "vecchio" registro CONI).
In entrambi i casi, è possibile ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.
La Riforma dello Sport ha ufficialmente riconosciuto l’opportunità di costituirsi quali enti sportivi dilettantistici agli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 D. Lgs. n. 117/2017 “iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche”.
Oltre alla documentazione necessaria per processare l’affiliazione, entrambi i registri implicano un dovere di aggiornamento dei dati da parte degli aderenti, con un diverso scadenzario a seconda degli atti e delle indicazioni da comunicare.
In entrambi i casi occorre rendere note, tra le altre, le informazioni concernenti la denominazione dell’ente, la forma giuridica, la sede legale, la composizione e la durata in carica dell’organo amministrativo oltre ad eventuali modifiche degli statuti, ivi incluse quelle necessarie in virtù di possibili variazioni normative.
A tal proposito, resta fissato al prossimo 30 giugno il termine ultimo per gli adeguamenti statutari alle disposizioni della Riforma dello Sport, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 7, comma 1-quater, del D. Lgs. n. 36/2021.