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RAS e RUNTS: caratteristiche e differenze!


16 maggio 2024
RAS e RUNTS: caratteristiche e differenze!

L’entrata in funzione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS) e, prima ancora, del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ha costretto il mondo degli enti non profit a familiarizzare con una serie di incombenze e adempimenti, costituenti non soltanto formalità gestionali, ma veri e propri presupposti sulla base dei quali beneficiare delle agevolazioni ad essi riservate.

RAS vs RUNTS: quali sono le differenze?

Sebbene entrambi rappresentino uno strumento di trasparenza e si caratterizzino per essere registri pubblici organizzati attraverso modalità telematiche, l’iscrizione al RAS è riservata ad ASD/SSD, mentre l’istanza di registrazione presso il RUNTS è di pertinenza degli Enti del Terzo Settore.

Distinta anche la competenza nell’attività di gestione, facente capo al Dipartimento per lo Sport e attuata attraverso la Società Sport e Salute S.p.a., nel primo caso, diversamente dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

RAS vs RUNTS: effetti dell’iscrizione

Il D.M. n. 106/2020 precisa, all’art. 7, che l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore “ha effetto costitutivo relativamente all’acquisizione della qualifica” di ETS, così come ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 39/2021 la registrazione presso il RAS “certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica”, specificando ulteriormente, all’art. 12, come tale registro sostituisca “a tutti gli effetti il precedente Registro nazionale delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche” (il "vecchio" registro CONI).

In entrambi i casi, è possibile ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

Doppia iscrizione per Enti Sportivi del Terzo Settore

La Riforma dello Sport ha ufficialmente riconosciuto l’opportunità di costituirsi quali enti sportivi dilettantistici agli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4 D. Lgs. n. 117/2017 “iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al registro delle attività sportive dilettantistiche”.

RAS e RUNTS: dati da aggiornare

Oltre alla documentazione necessaria per processare l’affiliazione, entrambi i registri implicano un dovere di aggiornamento dei dati da parte degli aderenti, con un diverso scadenzario a seconda degli atti e delle indicazioni da comunicare.

In entrambi i casi occorre rendere note, tra le altre, le informazioni concernenti la denominazione dell’ente, la forma giuridica, la sede legale, la composizione e la durata in carica dell’organo amministrativo oltre ad eventuali modifiche degli statuti, ivi incluse quelle necessarie in virtù di possibili variazioni normative.

A tal proposito, resta fissato al prossimo 30 giugno il termine ultimo per gli adeguamenti statutari alle disposizioni della Riforma dello Sport, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 7, comma 1-quater, del D. Lgs. n. 36/2021.

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