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Organo di controllo e di revisione per ETS


29 maggio 2024
Organo di controllo e di revisione per ETS

Gli articoli 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017 disciplinano la nomina dell’organo di controllo e dell’organo di revisione per Enti del Terzo Settore.

Funzioni e compiti dell’organo di controllo

Ai sensi dell’art. 30 del Codice del Terzo Settore, l’organo di controllo esercita le seguenti funzioni:

- vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento”;

- monitora l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8”;

- accerta “che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14”, considerato che lo stesso bilancio attesta “gli esiti del monitoraggio svolto”;

- può occuparsi della revisione legale dei conti “al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1”, essendo costituito, in tal caso, da “revisori legali iscritti nell’apposito registro”;

- svolge attività di ispezione e di controllo, praticabile in qualunque momento, anche da singoli componenti dell’organo, avendo possibilità di richiedere agli amministratori, “notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari”.

Organo di controllo: deve sempre essere nominato?

Nello stabilire la necessità che nelle fondazioni del Terzo Settore si debba provvedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico, il citato art. 30 disciplina le condizioni in presenza delle quali l’obbligo scatta anche per le associazioni, siano esse riconosciute o non riconosciute, ovvero al superamento per due esercizi consecutivi” di “due dei seguenti limiti”.

a) “totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro”;

b) “ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro”;

c) “dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità”.

L’onere viene meno “se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati”, tenendo presente che la nomina è dovuta anche nel caso in cui “siano stati costituiti patrimoni destinati” ai sensi dell’art. 10 del Codice del Terzo Settore.

Revisione legale dei conti per Enti del Terzo Settore

Fermo restando quanto esplicitato circa la possibilità che l’organo di controllo eserciti la revisione legale dei conti, in ossequio all’art. 31, le associazioni e le fondazioni del Terzo Settore sono tenute a nominare “un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti”:

a) “totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro”;

b) “ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro”;

c) “dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità”.

Anche in questo caso, l’onere viene meno se “per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati”, tenuto conto che la nomina “è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell’articolo 10”.

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