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Organo di Amministrazione per Enti Terzo Settore


17 luglio 2024
Organo di Amministrazione per Enti Terzo Settore

L’elezione dei componenti dell’organo direttivo rappresenta un evento ricorrente nella gestione democratica di un’Associazione.

Che si tratti infatti di un Ente sportivo piuttosto che del Terzo Settore, l’individuazione delle modalità attraverso cui adempiere rappresenta un elemento di decisiva importanza, anche al fine di non trascurare nessun adempimento connesso.

L’organo di Amministrazione ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017

L’art. 26 del Codice del Terzo Settore prevede che nelle associazioni “riconosciute o non riconosciute” debba essere nominato un organo amministrativo, tenuto conto che atto costitutivo e statuto “possono subordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore”.

Gli interessati sono tenuti “entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina” a chiedere l’iscrizione al RUNTS, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, “nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente”.

Elezione dell’Organo di Amministrazione: la nomina dei primi componenti

Come evidenziato dal citato art. 26, la nomina degli amministratori spetta all’assemblea, “fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo”, attraverso apposita disposizione.

Scadenza del mandato ed elezione dell’Organo di Amministrazione

Fermo restando la necessità di controllare eventuali previsioni statutarie in materia, alla scadenza del mandato occorre procedere ad elezioni volte ad identificare i nuovi incaricati tra coloro che hanno manifestato disponibilità all’assunzione di cariche.

Occorrerà dunque convocare regolarmente l’assemblea, seguendo modalità e quorum statutariamente stabiliti, fatta salva la deroga alla competenza assembleare sancita dal secondo comma dell’art. 25, concernente la possibilità per le organizzazioni con almeno cinquecento associati, di disciplinarne le funzioni “anche in deroga a quanto stabilito al comma precedente, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali”.

Organo di Amministrazione: possibile il ricorso alla cooptazione?

In merito all’eventualità che Enti del Terzo Settore costituiti in forma associativa possano avvalersi della cooptazione qualora vengano meno “uno o più componenti dell’organo di amministrazione”, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la Nota n. 18244 del 30 novembre 2021 chiarisce come il ricorso a tale strumento appaia problematico e non ammissibile, non considerando in linea con le disposizioni del Codice una “espressa clausola statutaria in tal senso”.

Rispetto alle società di capitali, dove l’esigenza economica di continuità gestionale potrebbe comportare la messa in secondo piano dei poteri conferiti all’assemblea, “l’elettività delle cariche”da parte di quest’ultima resta per gli ETS caratterizzante, precisandosi tuttavia come l’ipotesi statutaria relativa all’ammissibilità che “agli amministratori cessati subentrino i primi” tra i non eletti, nell’ordine di preferenza risultante dalle procedure di nomina, non costituisca cooptazione e pertanto da ritenersi pienamente legittima.

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