L’art. 14 del Decreto Legislativo n. 117/2017 sancisce l’obbligo per gli Enti del Terzo Settore con “ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro” di redigere e depositare presso il RUNTS, nonché di “pubblicare nel proprio sito internet” il bilancio sociale.
Nell’intendo di porre ordine e riformare la disciplina del Terzo Settore, la Legge Delega n. 106/2016, ha inserito tra i criteri direttivi per l’adozione del citato D. Lgs. n. 117/2017, la necessità di prevedere precisi obblighi di “trasparenza e di informazione, anche verso i terzi” tramite pubblicità dei bilanci “e degli altri atti fondamentali dell’ente”, imponendo di:
- “definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo […] ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione […], prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa”;
- “disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche”.
Nel solco di questi principi può collocarsi la redazione del bilancio sociale, inteso come strumento di rendicontazione non soltanto economica, ma di carattere descrittivo-sociale.
Secondo quanto dettagliato dal Codice del Terzo Settore, l’elaborazione del bilancio sociale deve essere effettuata in conformità alle Linee Guida di pertinenza, “adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”, tenendo in considerazione, “tra gli altri elementi”, la natura dell’attività svolta e le dimensioni dell’ente, “anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività”.
Il Decreto MLPS 4 luglio 2019 contenente le Linee Guida menzionate, è volto a delineare contenuti e regole per l’elaborazione, così da porre le organizzazioni nella condizione di aderire ad un obbligo di legge, mettendo altresì a disposizione di associati, lavoratori e terzi adeguati elementi informativi sulla propria operatività e sui risultati conseguiti, aprendo ad “un processo interattivo di comunicazione sociale” e favorendo la partecipazione interna ed esterna, perfino attraverso l’esposizione degli obiettivi di miglioramento, nonché rappresentando il cd. “valore aggiunto creato nell’esercizio e la sua ripartizione”.
L’art. 9, comma 2 del D. Lgs. n. 112/2017 sancisce per le Imprese sociali l’onere di deposito presso il Registro delle Imprese e di pubblicazione sul proprio sito internet del bilancio sociale redatto in ossequio alle Linee Guida ministeriali, tenendo conto, anche in questo caso, delle caratteristiche dimensionali e della tipologia di attività.