L'obbligo di
certificato medico per l'attività sportiva rappresenta non solo un vincolo
normativo, così come abbiamo approfondito nella nostra precedente guida, ma
anche una tutela fondamentale in via principale per gli atleti e
sussidiariamente per Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società
Sportive Dilettantistiche (SSD) e gestori di impianti sportivi. In questo
approfondimento entreremo dunque nel merito dei profili pratici ed operativi
sul tema, analizzandone i risvolti sia per i praticanti che per i Presidenti di
ASD e SSD.
Certificato
medico per sportivi agonisti: obblighi e accertamenti richiesti
- Obbligo normativo: gli sportivi agonisti
sono obbligati a sottoporsi a visite mediche di idoneità sportiva, secondo
quanto previsto dal D.M. 18 febbraio 1982.
- Esami richiesti:
- anamnesi completa con esame clinico
generale;
- elettrocardiogramma a riposo e
sotto sforzo;
- esame spirometrico e test visivi;
- test specifici in base alla
disciplina sportiva per la quale è richiesta l’idoneità agonistica.
- Validità: il certificato ha validità annuale
ed è obbligatorio per partecipare a competizioni ufficiali riconosciute dagli
Enti sportivi organizzatori.
- Gestione e conservazione: la gestione e
conservazione dei certificati medici da parte delle Associazioni Sportive
Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) non è
disciplinata da una normativa specifica. Tuttavia, è prassi consolidata
che tali enti debbano conservare i certificati medici dei propri atleti
per un periodo di 5 anni, in linea con quanto previsto dall'articolo 5 del
Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, che stabilisce tale durata per
la documentazione relativa agli accertamenti effettuati durante le visite
mediche per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva
agonistica. Ovviamente tale conservazione deve avvenire nel rispetto delle
normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, in
particolare il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR,
regolamento UE 679/2016).
Certificato
medico per sportivi non agonisti: obblighi e accertamenti richiesti
- Obbligo normativo: gli sportivi non agonisti
che praticano attività regolamentate o tesserati presso ASD/SSD (salve le
eccezioni già individuate qui) devono essere in possesso di un certificato
medico per attività non agonistica, come previsto dal D.M. 24 aprile
2013 (Decreto Balduzzi).
- Esami richiesti:
- anamnesi personale e familiare;
- misurazione della pressione
arteriosa;
- elettrocardiogramma a riposo
(obbligatorio almeno una volta nella vita, e successivamente secondo
giudizio medico);
- elettrocardiogramma annuale per
praticanti con più di 60 anni o con condizioni cliniche specifiche.
- Validità: il certificato ha validità annuale
ed è obbligatorio per l’accesso alle attività sportive organizzate da ASD
e SSD.
- Gestione e conservazione: come per i
certificati di idoneità per gli atleti agonisti.
Discipline
sportive a basso impatto cardiovascolare: esenzioni e raccomandazioni
- Esenzioni: secondo la circolare del CONI
del 10 giugno 2016, le discipline sportive caratterizzate da un basso
impegno cardiovascolare non richiedono obbligatoriamente la presentazione
del certificato medico per i praticanti, pur se tesserati e ferma la
raccomandazione di una visita medica preventiva: Tra queste discipline rientrano:
- discipline degli sport di tiro;
- discipline del biliardo sportivo;
- discipline delle bocce, eccetto
specialità volo di tiro veloce, navette e combinato;
- discipline del bowling;
- discipline del bridge;
- discipline della dama;
- discipline dei giochi e sport
tradizionali;
- discipline del golf;
- discipline della pesca sportiva di
superficie, eccetto long custing e big game;
- discipline degli scacchi;
- discipline del curling e dello
stock sport;
- le altre attività sportive facenti
capo a FSN, DSA ed EPS il cui impegno fisico sia evidentemente minimo (ad
esempio aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva
cinotecnica).
- Responsabilità penale: i Presidenti e i
gestori di centri sportivi possono essere chiamati a rispondere penalmente
per negligenza o mancato rispetto degli obblighi normativi. L'assenza del
certificato medico o dichiarazioni mendaci possono configurare
responsabilità penali per i dirigenti degli Enti.
- Responsabilità civile: in caso di infortunio
o malore durante l’attività sportiva, l’assenza del certificato medico può
comportare conseguenze anche economiche e legali per i dirigenti dell’ASD
o SSD.
- Assicurazioni: molte polizze assicurative
richiedono la conformità normativa (incluso il possesso del certificato
medico) come condizione per l’indennizzo in caso di sinistri. La mancanza
del certificato può invalidare la copertura assicurativa, esponendo l’Ente
a rischi finanziari significativi.
- Sanzioni disciplinari: gli enti sportivi
possono incorrere in provvedimenti disciplinari, come sospensioni o
esclusioni, da parte di federazioni sportive o del CONI, in caso di
mancato rispetto degli obblighi relativi ai certificati medici.
- Conseguenze ai sensi dell’art. 2 della L.
1099/1971: la norma impone l’obbligo di garantire l’idoneità fisica
degli atleti tramite accertamenti medici. Sebbene non preveda sanzioni
amministrative pecuniarie specifiche, il mancato rispetto dell’obbligo può
comportare responsabilità penali o civili per i dirigenti, oltre a
sanzioni disciplinari da parte degli organi sportivi competenti.
Altri
profili operativi e pratici utili per completare il tema
- Archivio digitale e monitoraggio costante delle
scadenze: verificate che il Vostro Ente, sia
esso una ASD piuttosto che una SSD, adotti un sistema GDPR compliance per
la gestione ed archiviazione dei certificati medici, monitorandone le
scadenze con il preavviso necessario da non trovarsi mai “scoperti”.
- Informazione agli iscritti: è consigliabile rendere edotti
iscritti, associati e partecipanti all’atto dell’iscrizione circa l’obbligo
di certificato medico nonché sui rischi connessi in caso di assenza.
- Collaborazione con medici, anche dello sport
sportivi: creare convenzioni con medici
specializzati può facilitare il rilascio dell’obbligatoria certificazione
medica prevista per legge, per cui agevolare questo adempimento anche per
i partecipanti può alle volte risultare determinante oltre che
cautelativo.
La gestione
dell’obbligo del certificato medico per l’attività sportiva non agonistica è
fondamentale per garantire la sicurezza degli atleti e la conformità normativa
delle ASD/SSD.
Resta
essenziale adottare una gestione accurata e trasparente, collaborando con
professionisti sanitari e mantenendo un costante aggiornamento sulle normative
vigenti.