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Certificato medico: obblighi e profili operativi


17 febbraio 2025
Certificato medico: obblighi e profili operativi

L'obbligo di certificato medico per l'attività sportiva rappresenta non solo un vincolo normativo, così come abbiamo approfondito nella nostra precedente guida, ma anche una tutela fondamentale in via principale per gli atleti e sussidiariamente per Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), Società Sportive Dilettantistiche (SSD) e gestori di impianti sportivi. In questo approfondimento entreremo dunque nel merito dei profili pratici ed operativi sul tema, analizzandone i risvolti sia per i praticanti che per i Presidenti di ASD e SSD.

Certificato medico per sportivi agonisti: obblighi e accertamenti richiesti

  • Obbligo normativo: gli sportivi agonisti sono obbligati a sottoporsi a visite mediche di idoneità sportiva, secondo quanto previsto dal D.M. 18 febbraio 1982.
  • Esami richiesti:
    - anamnesi completa con esame clinico generale;
    - elettrocardiogramma a riposo e sotto sforzo;
    - esame spirometrico e test visivi;
    - test specifici in base alla disciplina sportiva per la quale è richiesta l’idoneità agonistica.
  • Validità: il certificato ha validità annuale ed è obbligatorio per partecipare a competizioni ufficiali riconosciute dagli Enti sportivi organizzatori.
  • Gestione e conservazione: la gestione e conservazione dei certificati medici da parte delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e Società Sportive Dilettantistiche (SSD) non è disciplinata da una normativa specifica. Tuttavia, è prassi consolidata che tali enti debbano conservare i certificati medici dei propri atleti per un periodo di 5 anni, in linea con quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982, che stabilisce tale durata per la documentazione relativa agli accertamenti effettuati durante le visite mediche per il rilascio del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica. Ovviamente tale conservazione deve avvenire nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, in particolare il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR, regolamento UE 679/2016).

Certificato medico per sportivi non agonisti: obblighi e accertamenti richiesti

  • Obbligo normativo: gli sportivi non agonisti che praticano attività regolamentate o tesserati presso ASD/SSD (salve le eccezioni già individuate qui) devono essere in possesso di un certificato medico per attività non agonistica, come previsto dal D.M. 24 aprile 2013 (Decreto Balduzzi).
  • Esami richiesti:
    - anamnesi personale e familiare;
    - misurazione della pressione arteriosa;
    - elettrocardiogramma a riposo (obbligatorio almeno una volta nella vita, e successivamente secondo giudizio medico);
    - elettrocardiogramma annuale per praticanti con più di 60 anni o con condizioni cliniche specifiche.
  • Validità: il certificato ha validità annuale ed è obbligatorio per l’accesso alle attività sportive organizzate da ASD e SSD.
  • Gestione e conservazione: come per i certificati di idoneità per gli atleti agonisti.

Discipline sportive a basso impatto cardiovascolare: esenzioni e raccomandazioni

  • Esenzioni: secondo la circolare del CONI del 10 giugno 2016, le discipline sportive caratterizzate da un basso impegno cardiovascolare non richiedono obbligatoriamente la presentazione del certificato medico per i praticanti, pur se tesserati e ferma la raccomandazione di una visita medica preventiva: Tra queste discipline rientrano:
    - discipline degli sport di tiro;
    - discipline del biliardo sportivo;
    - discipline delle bocce, eccetto specialità volo di tiro veloce, navette e combinato;
    - discipline del bowling;
    - discipline del bridge;
    - discipline della dama;
    - discipline dei giochi e sport tradizionali;
    - discipline del golf;
    - discipline della pesca sportiva di superficie, eccetto long custing e big game;
    - discipline degli scacchi;
    - discipline del curling e dello stock sport;
    - le altre attività sportive facenti capo a FSN, DSA ed EPS il cui impegno fisico sia evidentemente minimo (ad esempio aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, attività sportiva cinotecnica).

Responsabilità di Presidenti ASD/SSD e gestori in caso di mancanza di certificato medico

  • Responsabilità penale: i Presidenti e i gestori di centri sportivi possono essere chiamati a rispondere penalmente per negligenza o mancato rispetto degli obblighi normativi. L'assenza del certificato medico o dichiarazioni mendaci possono configurare responsabilità penali per i dirigenti degli Enti.
  • Responsabilità civile: in caso di infortunio o malore durante l’attività sportiva, l’assenza del certificato medico può comportare conseguenze anche economiche e legali per i dirigenti dell’ASD o SSD.
  • Assicurazioni: molte polizze assicurative richiedono la conformità normativa (incluso il possesso del certificato medico) come condizione per l’indennizzo in caso di sinistri. La mancanza del certificato può invalidare la copertura assicurativa, esponendo l’Ente a rischi finanziari significativi.
  • Sanzioni disciplinari: gli enti sportivi possono incorrere in provvedimenti disciplinari, come sospensioni o esclusioni, da parte di federazioni sportive o del CONI, in caso di mancato rispetto degli obblighi relativi ai certificati medici.
  • Conseguenze ai sensi dell’art. 2 della L. 1099/1971: la norma impone l’obbligo di garantire l’idoneità fisica degli atleti tramite accertamenti medici. Sebbene non preveda sanzioni amministrative pecuniarie specifiche, il mancato rispetto dell’obbligo può comportare responsabilità penali o civili per i dirigenti, oltre a sanzioni disciplinari da parte degli organi sportivi competenti.

Altri profili operativi e pratici utili per completare il tema

  • Archivio digitale e monitoraggio costante delle scadenze: verificate che il Vostro Ente, sia esso una ASD piuttosto che una SSD, adotti un sistema GDPR compliance per la gestione ed archiviazione dei certificati medici, monitorandone le scadenze con il preavviso necessario da non trovarsi mai “scoperti”.
  • Informazione agli iscritti: è consigliabile rendere edotti iscritti, associati e partecipanti all’atto dell’iscrizione circa l’obbligo di certificato medico nonché sui rischi connessi in caso di assenza.
  • Collaborazione con medici, anche dello sport sportivi: creare convenzioni con medici specializzati può facilitare il rilascio dell’obbligatoria certificazione medica prevista per legge, per cui agevolare questo adempimento anche per i partecipanti può alle volte risultare determinante oltre che cautelativo.

La gestione dell’obbligo del certificato medico per l’attività sportiva non agonistica è fondamentale per garantire la sicurezza degli atleti e la conformità normativa delle ASD/SSD.

Resta essenziale adottare una gestione accurata e trasparente, collaborando con professionisti sanitari e mantenendo un costante aggiornamento sulle normative vigenti.

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