Secondo quanto stabilito dal D.P.R. 151 del primo agosto 2011 le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C (a seconda degli adempimenti connessi all’inquadramento nelle diverse categorie).
Nel testo della legge, al punto 65, si individuano “Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metri quadri. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”. Per queste tipologie di Enti sono previste solo le categorie B e C:
- fino a 200 metri quadri tali Enti rientrano nel gruppo B,
- oltre i 200 metri quadri rientrano invece nel gruppo C.
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