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Associazioni e legge 398/1991


17 ottobre 2008

Riteniamo interessante, per tutti i nostri clienti, commentare la sentenza. della Commissione Tributaria Regionale de L'Aquila, Sez. IV, n. 33 del 21 febbraio 2008 (depositata il 6 maggio 2008) avente per oggetto la legge 16 dicembre 1991, n° 398.
Come è noto, la legge 398/1991 consente alle associazioni sportive e culturali di svolgere attività commerciale in via secondaria entro il limite di 250.000 euro l'anno, usufruendo di un regime agevolato ai fini delle imposte e degli adempimenti contabili.
Si tratta di uno strumento particolarmente utile, adottato da molti enti, ma che a volte genera comportamenti errati.
Seguiamo lo svolgimento dei fatti.
In seguito alla verifica della dichiarazione I.V.A. per l'anno1994, l'Ufficio delle Entrate de L'Aquila notificava, in data 14/05/1999, al legale rappresentante dell'associazione "G.L'Aq.Ca.", avviso di pagamento per il versamento dell'I.V.A. dichiarata e non versata per tale anno.
Il contribuente faceva presente di non aver optato in sede di dichiarazione di inizio attività per il regime normale, ma di avere piuttosto utilizzato un'errata formulazione nel quadro H del modello presentato all'Ufficio, trovandosi quindi in regime naturale S.I.A.E. anziché in quello opzionale di cui all'articolo. 74 del D.P.R. 633/72.
Affermava inoltre di aver erroneamente presentato la dichiarazione I.V.A. per il 1994 e chiedeva quindi l'annullamento dell'avviso di pagamento.
L'Ufficio, respinta la richiesta, provvedeva invecead iscrivere a ruolo quanto dovuto, e la concessionaria della riscossione tributi notificava in data 23/08/2004 la cartella di pagamento.
In data 6/12/2004 il contribuente proponeva ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale de L'Aquila affermando che, con la dichiarazione di inizio attività, l'associazione aveva espresso l'opzione per il regime agevolato riservato alle associazioni sportive (legge 16/12/1991 n. 398 art. 1) e che dunque non era tenuta alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. né al pagamento di quanto preteso.
Ribadiva che la dichiarazione annuale IVA, inoltrata a regime ordinario, doveva considerarsi erroneamente inviata, e perciò non produttiva di effetti.
L'Ufficio, invece, sosteneva che l'associazione aveva superato il limite di proventi stabilito dalla legge 398/91, e quindi non poteva più usufruire dei benefici di cui alla citata legge.
La Commissione Tributaria Provinciale de L'Aquila, sezione seconda, con la sentenza n. 87 del 28/03/2007, depositata il 27/06/2007, rilevato che i ricavi dichiarati erano nettamente superiori al limite consentito per usufruire delle agevolazioni della legge 398/91 respingeva il ricorso proposta dalla "G.L'AQ.CA.".
L'associazione decideva di presentare appello alla Commissione Tributaria Regionale de L'Aquila in data 22.10.2007 sostenendo quanto segue:
1) inesistenza dell'obbligazione tributaria e illegittimità della sentenza nella parte "in cui non ha correttamente applicato ovvero ingiustamente disapplicato per errore del presupposto la disposizione dell'art. 74 comma 5 del D.P.R. 633/72.".
2) illegittimità della decadenza dal potere di impugnativa dell'avviso di accertamento.
Concludeva chiedendo che la dichiarazione I.V.A. per l'anno 1994 venisse dichiarata improduttiva di effetti, e di conseguenza annullato l'atto impugnato, nonché le relative sanzioni ed interessi.
Nelle controdeduzioni dell'11/11/07, l'Ufficio da parte sua sosteneva quanto segue:
- la stessa associazione affermava che "... la soluzione data, dal Giudice a quo... sta nell'erronea convinzione che l'Associazione non avrebbe scelto il regime di tassazione dell'art. 74 5° comma del D.P.R. 633/72 ma quello dell'art. 1 della legge 398/91, previsto per le associazioni che conseguono nell'esercizio di attività commerciali ricavi non superiori a Lire 114.510.000".
Ricordiamo, relativamente a questo punto, che la causa riguarda un fatto dell'anno 1994, quando il limite di cui alla legge 398/1991 era stabilito in lire e in un importo più basso di quanto non avvenga oggi.
Le legge prevede però che per le associazioni che superano il limite cessano di applicarsi le disposizioni della legge 3398/1991 con effetto dal mese successivo a quello in cui il limite è superato.
È stato perciò legittimamente operato il recupero dell'imposta dovuta perché l?associazione aveva evidenziato nel modello 760 ricavi per Lire 581.258,000 (quindi ben oltre il limite).
La Commissione ha deciso di respingere l'appello.
Si afferma innanzitutto che il comportamento del contribuente fa ritenere, come pure afferma l'Ufficio, che egli abbia a suo tempo aderito al regime di cui alla legge 398/91. Nel modello di attribuzione della partita IVA la richiesta di adesione al regime suddetto è espressa in modo dubbio, ovvero facendo riferimento al regime IVA ordinario e alla modalità SIAE; è però la presentazione della dichiarazione IVA che, unitamente ai diversi importi risultanti dalla dichiarazione SIAE, dimostra la volontà del contribuente di aderire alle norme della legge 398, decadendo però in seguito dai relativi benefici per aver superato il limite di cui al comma 2 dell'art. 1.
La suddetta dichiarazione IVA è divenuta peraltro irritrattabile, perché si sono superati i limiti temporali consentiti.
Le spese sono state compensate fra le parti.
In conclusione, possiamo evidenziare come la sentenza abbia riconosciuto la validità della scelta per il regime di cui alla legge 398/1991 anche in presenza di una formulazione ambigua, applicando poi correttamente quanto previsto dalla legge in materia di superamento del limite. Oggi tale limite, elevato a 250.000 Euro, è più difficilmente superabile, ma occorre comunque prestare sempre attenzione al possibile verificarsi di tale eventualità.

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