COSA È SUCCESSO? Il 6 aprile prossimo entrerà in vigore il Decreto Legislativo n. 39 emanato il 4.3.2014 il quale ha attuato la direttiva europea 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
COSA PREVEDE IL DECRETO? L’articolo 2 del citato decreto ha stabilito che il soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale. In caso di mancato adempimento il datore di lavoro è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 a euro 15.000,00 (art. 2 D.L. 39/2014).
COSA SIGNIFICA? Tutti gli Enti che organizzano, promuovono e gestiscono attività avvalendosi di dipendenti, collaboratori o volontari (e dunque tutte le Associazioni non profit in genere, incluse le SRL sportive Dilettantistiche), che comportino contatti diretti con minori dovranno richiedere l’esibizione e la consegna del detto certificato a tutti i soggetti che con i minori si troveranno ad direttamente o regolarmente a che fare.
COME ADEGUARSI? Beh, questa è facile … richiedendo il certificato penale!
COME SI RICHIEDE? Compilando l’apposito modulo, scaricabile dal sito del Ministero della Giustizia.
DOVE SI RICHIEDE? Il certificato del casellario giudiziale può essere chiesto a qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica, indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza dell’interessato.
QUANTO COSTA? La richiesta del certificato richiede una marca da bollo da 16 euro cui aggiungere una marca per diritti da 7,08 euro se il certificato è richiesto con urgenza oppure da 3,54 euro se il certificato è richiesto senza urgenza.
QUANTO DURA? Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio, circostanza che ad oggi crea non poche perplessità in chi scrive (infatti alla scadenza occorrerà richiederne di nuovo l’esibizione, con conseguenti costi …). Per maggiori informazioni consultate il sito del Ministero della Giustizia.
Al di là di ogni scontata considerazione sulla ratio della norma, chi scrive non può non confidare in una proroga visto il quanto mai prossimo vigore della norma oltre che sottolineare come un’autocertificazione della propria posizione penale da parte dell’interessato comporterebbe di certo una maggior “snellezza” della procedura oltre che un risparmio dei costi ad esso correlati (da sostenere ogni sei mesi …?).
AGGIORNAMENTO DEL 3 APRILE 2014 - “Chiediamo al Governo quindi, di accordare una proroga, anche breve, per il possesso del certificato penale e di valutare l’esenzione delle associazioni no profit dal pagamento di bolli e diritti su una certificazione semestrale che viene loro imposta dallo Stato”.
Questo uno stralcio della missiva inviata ieri al Presidente del Consiglio Matteo Renzi, al Ministro della Giustizia On. Andrea Orlando ed al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio On. Graziano Delrio e firmata da 11 parlamentari (On Filippo Fossati, On. Luisella Albanella, On. Salvatore Capone, On. Marco Carra, On. Laura Coccia, On. Gian Mario Fragomeli, On. Manuela Ghizzoni, Sen. Josefa Idem, On. Bruno Molea, Sen. Francesco Puglisi, Sen, Stefano Vaccari).
NOVITÀ DELLE ULTIME ORE - Il ministero della Giustizia ha pubblicato due distinte note di chiarimento: la prima riferita alla portata applicativa, la seconda al rilascio dei certificati del Casellario giudiziale.
NOVITÀ della seconda - i certificati saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta: nel frattempo (ovviamente) il datore di lavoro potrà impiegare il lavoratore il quale abbia autocertificato il proprio “status” mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
NOVITÀ della prima (oggettivamente la più interessante per chi opera nel Non Profit): “Non è allora rispondente al contenuto precettivo di tali nuove disposizioni l’affermazione per la quale l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale gravi su enti e associazioni di volontariato pur quando intendano avvalersi dell’opera di volontari; costoro, infatti esplicano un’attività che, all’evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro”. COSA SIGNIFICA: tutte le Associazioni Non Profit (sportive, culturali, di promozione sociale, ONLUS, OdV, …) che si avvalgono dell’opera di volontari NON devono richiedere il certificato penale, essendo questo un OBBLIGO che “non sorge” qualora il datore di lavoro (“espressione … che non lascia margini di dubbio nell’individuazione dell’ambito di operatività delle nuove disposizioni”) “si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro”. A parere di chi scrive permangono ancora alcuni dubbi sugli autonomi, veri e propri professionisti con i quali appare difficile ritenere instaurato un “rapporto di lavoro” in senso stretto.
NOVITÀ sui costi: il capo dipartimento Simonetta Matone con apposita circolare ha ribadito come “i costi del certificato sono quelli attualmente previsti dalla legge per il rilascio all’interessato, salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dal DPR 642/72, tabella allegato B”.