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Sportass compensi , enpals e accesso a internet


01 settembre 2005

La legge 17 agosto 2005 ha risolto, in materia definitiva, il problema relativo all'assicurazione obbligatoria presso la SPORTASS degli sportivi dilettanti.
L'articolo 6 della legge (intitolato "Misure antiviolenza nelle manifestazioni sportive; bilanci delle società sportive; obbligo assicurativo per sportivi dilettanti") ha previsto fra l?altro che "Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (?) sono stabilite le nuove modalità tecniche per l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti, nonché la natura, l'entità delle prestazioni e i relativi premi assicurativi. Nel rispetto delle norme comunitarie in materia di assicurazione antinfortunistica, le federazioni e gli enti di promozione sportiva potranno scegliere la compagnia assicuratrice con la quale stipulare le relative convenzioni.?
La norma introdotta dalla legge 289/2002 si poneva infatti in contrasto con la disciplina comunitaria sulla libera concorrenza, e anche numerosi Senatori avevano presentato una mozione per "impegnare il governo a soprassedere all?entrata in vigore di detto provvedimento (?) e a ripristinare quanto deliberato nella legge n° 289 del 27 dicembre 2002, che prevedeva l'abolizione della Sportass."

COMPENSI
La legge 17 agosto 2005, sopra citata, ha abolito la possibilità di utilizzare il regime dei compensi sportivi per le collaborazioni di tipo amministrativo-gestionale da parte di Federazioni e Enti di promozione sportiva. Tale possibilità, quindi, esiste solo più per le associazioni sportive dilettantistiche.

ENPALS
Il decreto 15 marzo 2005 del Ministero del Lavoro ha ampliate le categorie di lavoratori che devono essere iscritti all'ENPALS. Non si tratta solo più degli "addetti agli impianti sportivi", ma anche di "impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sporti, autodromi". La norma non chiarisce (come già in precedenza) se l'obbligo riguarda anche i lavori autonomi, ma il fatto che lo stesso decreto specifichi casi particolari in cui l'obbligo ricade su tale categoria (lavoratori autonomi esercenti attività musicali) fa pensare che siano tenuti all'iscrizione e ai versamenti soltanto i dipendenti, eventualmente anche con contratto a tempo determinato.

ACCESSO A INTERNET
Il decreto legge 27 luglio 2005, n° 144, convertito nella legge 31 luglio 2005, n° 155 ha previsto l'obbligo di una licenza della Questura per l'installazione di apparecchi utilizzabili per comunicazioni telematiche. L'obbligo riguarda anche i circoli privati che offrono ai soci l'accesso a Internet, gratuitamente o a pagamento. L'obbligo è previsto anche quando si mette a disposizione il fax, ma non in caso di esclusiva installazione di telefoni pubblici a pagamento abilitati soltanto alla telefonia vocale.
Inoltre, i circoli dovranno garantire il controllo dell'utilizzo degli apparecchi mediante misure fisiche o tecnologiche che impediscano l'accesso a persone non preventivamente identificate. Qualora gli apparecchi non siano più di tre i dati potranno essere registrati su un apposito registro cartaceo preventivamente vidimato dall'autorità di pubblica sicurezza.

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