L'articolo 39 del D.L. 112/2008 ha previsto la tenuta del Libro Unico da parte di tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori subordinati, coordinati e continuativi e prestatori di lavoro associati (con l'eccezione di lavoratori domestici).
Il Libro Unico deve essere conservato presso la sede legale dell'azienda, presso lo studio del consulente del lavoro delegato o presso le associazioni di categoria.
Il Libro Unico del lavoro deve essere conservato per 5 anni e su di esso occorre registrare:
- nome e cognome del lavoratore;
- il codice fiscale;
- la qualifica e il livello di inquadramento;
- la retribuzione base;
- l'anzianità di servizio;
- le posizioni assicurative e previdenziali.
Deve essere inoltre annotata sul Libro Unico qualsiasi erogazione in denaro o in natura corrisposta al lavoratore (anche relativa a rimborso spese), nonché tutte le detrazioni e/o trattenute effettuate.
Si devono poi registrare tutte presenze e assenze (ferie, riposi, malattia e infortuni) di ciascun dipendente.
Per quanto riguarda i lavoratori a domicilio, sul Libro Unico deve essere registrata anche la data e l'ora di consegna del lavoro e di completamento e descrizione del lavoro svolto e riconsegnato all'azienda.
La sanzione per non aver istituito il Libro Unico va da Euro 500 a 2500, mentre la sanzione per aver omesso la registrazione di un lavoratore nel Libro Unico del lavoro va da Euro 150 a 1500.
La sanzione per la tardiva registrazione è invece compresa fra Euro 100 ed Euro 600.