[b]ATTIVITA' SPORTIVA E INQUINAMENTO[/b]
Segnaliamo la sentenza n. 4733 del 30 gennaio 2008 della Corte di Cassazione - Sezione III - che ha risolto un caso piuttosto particolare ma che riteniamo possa interessare piu' di una realta' sportiva.
Questi i fatti: il Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con sentenza del 29 novembre 2006, aveva condannato il rappresentante di unÃassociazione sortiva del settore Tiro a Volo ad un'ammenda di 4.000,00 euro per aver inquinato le acque del fiume Volturno immettendovi rifiuti derivanti dallÃuso a fini sportivi dei piattelli.
L'associazione ricorreva per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza sostenendo che l'ente non aveva natura di impresa e che l'immissione dei rifiuti era avvenuta accidentalmente e non come diretta conseguenza dell'attivita' di tiro a piattello svolta nell'area interessata.
La Cassazione respingeva il ricorso basandosi sul fatto che il processo aveva dimostrato come l'attivita' dell'associazione sportiva aveva determinato l'immissione nel fiume di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da residui di piattelli di carta e di plastica, in violazione dei divieti previsti dal Decreto Legislativo n. 22 del 1997, articolo 14, comma 2, ora Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 192, comma 2.
La Corte di Cassazione, inoltre, specificava che l'associazione sportiva, a prescindere della sua individuazione come persona giuridica o come ente di fatto privo di autonoma personalita', svolgeva, relativamente alla normativa in materia di gestione dei rifiuti, attivita' di impresa avente ad oggetto l'esercizio del tiro a piattello. Di conseguenza i rifiuti prodotti erano da considerare come rifiuti prodotti da attivita' di impresa, ai sensi della normativa citata, e l'associazione ricorrente veniva condannata al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.000,00