In esito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 55 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di oggi, questi i contenuti del Decreto (da applicarsi su tutto il territorio nazionale) relativamente alle attività sportive organizzate da ASD e SSD piuttosto che eventi culturali.
Art. 1: "Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
...
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d);
c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d)".
Questo il dettaglio delle previsioni di cui all'allegato 1 del citato DPCM: "Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto
delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati ose si presta assistenza a persone malate".
Va pertanto da sé che, qualora non fosse possibile organizzare attività che mantengano una distanza interpersonale di almeno un metro (come indicato nella misura riportata alla lettera d) del decreto odierno), queste non sono da considerarsi ammesse, poiché in espressa violazione del DPCM.
Si precisa che, ferma la necessità di verificare la presenza di eventuali prescrizioni regionali e/o comunali specifiche, più stringenti rispetto alle previsioni del DPCM di cui sopra, i Comuni interessati dalla sospensione di "eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina" sono quelli individuati dagli allegati del DPCM dello scorso primo marzo.
Inoltre, sempre l'ultimo DPCM ha precisato che "è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati".
Alleghiamo testo della GU nella quale è stato pubblicato il DPCM, mentre al link in calce potrete consultare il Decreto pubblicato in Gazzetta dello scorso 1° marzo.
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg