CHIARIMENTI IMPORTANTI ENPALS (COMPENSI PER ATT. SPORT. DIL.)
Nei giorni scorsi il parlamento ha approvato il disegno di legge, di iniziativa del Governo, n. 1305 AS, intitolato "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto/legge 30 dicembre 2008, n° 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti", a seguito di voto di fiducia.
Recentemente l'ENPALS era intervenuto più volte in merito alla questione dei compensi per attività sportiva dilettantistica erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, ritenendo che i medesimi fossero da sottoporre a contribuzione in caso di attività non direttamente riferibili a gare o allenamenti. In sostanza, l'Ente affermava che i compensi pagati a tecnici, istruttori e dirigenti per le attività sportiva a carattere didattico, organizzativo e formativo fossero da sottoporre a prelievo contributivo rappresentando comunque un reddito da lavoro (autonomo o dipendente a seconda dei casi).
Per chiarire la posizione dell'ENPALS è il caso di citare una comunicazione del 27 novembre 2008 con la quale l'Ente ha dichiarato che "? i compensi corrisposti da organismi sportivi dilettantistici costituiscono reddito diverso per i percettori, soltanto qualora l'attività sportiva da essi prestata sia funzionale allo svolgimento della manifestazione sportiva ovvero sia connessa alla realizzazione di gare o manifestazioni sportive a carattere dilettantistico. Si può ritenere, a titolo esemplificativo, che le somme percepite da istruttori o tecnici in genere, costituiscano reddito diverso qualora siano erogate in relazione ad una qualsiasi manifestazione sportiva e alle fasi di preparazione ed allenamento preliminari alla realizzazione della stessa; mentre in tutti gli altri casi (fitness, etc.) in cui il compenso non venga percepito per attività funzionali alla realizzazione di gare o manifestazioni sportive, il trattamento agevolato in trattazione sia da escludere."
Adesso la situazione è stata finalmente chiarita: con la conversione del cosiddetto decreto "milleproroghe" di cui sopra è stato introdotto un comma specifico dedicato al problema in esame: Nelle parole "esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche" contenute nell'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica."
Ciò significa, quindi, che i compensi per attività sportiva dilettantistica possono essere erogati senza difficoltà da qualunque organismo sportivo operante senza fini di lucro e riconosciuto dal CONI, indipendentemente dal fatto che si tratti di attività direttamente finalizzate alla competizione o semplicemente di tipo didattico e formativo (corsi di vario genere, attività non agonistiche, eccetera).
Si tratta, come è del tutto evidente, di un risultato di grande importanza per la varie realtà sportive.