Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n 70/E del 20 marzo 2009
Con la Risoluzione citata, l'Agenzia delle Entrate ha risposto a due quesiti di un certo interesse per le ONLUS.
Con il primo, ha stabilito che un'associazione che svolge attività di consultorio familiare può assumere la natura di ONLUS iscrivendosi nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria di cui all'art. 10, comma 1, lettera a), n. 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997, qualora operi senza oneri economici a carico dell'utente.
Inoltre, la ONLUS può stipulare convenzioni con enti pubblici ricevendo i relativi contributi.
Il secondo quesito riguardava un'associazione operante nel settore ambientale che si proponeva anche lo svolgimento di attività di altro genere (operare "per la pace e la cooperazione fra tutti i popoli per il disarmo nucleare e convenzionale"; "per un nuovo ordine economico internazionale", per "la lotta contro ogni forma di sfruttamento, di ignoranza, di ingiustizia" nonché svolgere attività consistenti nel "promuovere e diffondere la vendita di prodotti agricoli di qualità, biologici e promozionali con punti vendita").
L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che in questo caso l'associazione non può diventare ONLUS perché "l'art. 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 prevede espressamente per le ONLUS il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del medesimo articolo" e in questo caso la prescrizione di legge non viene rispettata.