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SCUOLA DI DANZA - UTILIZZO IMPROPRIO


18 settembre 2009

UTILIZZO DELL'ESPRESSIONE IMPROPRIA DI SCUOLA DI DANZA
Consiglio di Stato sez.V 27/2/1998 n. 204
L'attivita' svolta da associazione culturale non a fini di lucro per la quale si richiede il pagamento di una quota mensile (nella specie scuola di ballo) necessita di autorizzazione di p.s. di cui all'art. 68 del tulps.
Infatti a nulla rileva ai fini dell'esclusione della natura lucrativa dell'attivita' svolta, il fatto che il locale venga qualificato come circolo privato e che venga rilasciato un tesserino di associazione.

FATTO

Con sentenza 25 gennaio 1989, n. 6 il tribunale amministrativo regionale per la Toscana, ha respinto il ricorso proposto dall'Associazione culturale «Imago-Lab» avverso l'ordinanza sindacale 1192/96 di cessazione dell'attività di scuola di danza svolta dalla ricorrente.
Appella l'Associazione culturale originaria ricorrente.
Resiste il comune di Firenze.

DIRITTO

Oggetto di impugnazione è la configurazione dell'attività svolta dall'appellante e la conseguente assoggettabilità delle norme di p.s. ai sensi dell'art. 68 t.u.l.p.s. r.d. 773/1931. Il TAR ha respinto il ricorso.
La prima questione dedotta dall'appellante concerne la falsa applicazione del richiamato art. 68 t.u.l.p.s. Deduce la difesa dell'appellante che l'attività svolta dall'Associazione non ha fini di lucro, come previsto dallo statuto, ed è riservata esclusivamente agli associati. Conseguentemente non necessita dell'autorizzazione di p.s., di cui all'art. 68 t.u.l.p.s. L'assunto non può essere condiviso.
La giurisprudenza, sia civile che amministrativa, ha più volte affermato che a nulla rileva ai fini dell'esclusione della natura lucrativa dell'attività svolta, il fatto che il locale venga qualificato come circolo privato e che venga rilasciato un tesserino di associazione.
Nel caso che occupa risulta dagli atti di causa che l'attività concretamente svolta dall'associazione appellante ha carattere imprenditoriale.
Invero, nel rapporto dei vv.gg. del 7 dicembre 1985 si attesta che «l'attività dell'associazione consiste in una scuola di danza classica, con regolare svolgimento dei corsi in due turni e con pagamento da parte dei partecipanti di una quota di L. 50.000 mensili più iscrizione».
Neppure giova il richiamo di parte appellante al successivo rapporto dei vv.ff. (3 giugno 1986) nel quale si legge che «nel corso dei controlli non sono state riscontrate all'interno della scuola persone estranee all'attività o sprovviste di tessera». La motivazione del primo giudice è esauriente e deve essere confermata e l'appello, pertanto, deve essere respinto.

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