NEWS aprile 2010: applicabilita' alle associazioni no profit del D. Lgs. 81/2008
Recenti momenti e percorsi di approfondimento, promossi da differenti Enti, stanno facendo emergere in modo importante le problematiche della sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori, nel rispetto del recente D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e dei relativi obblighi documentali e non solo.
E' assolutamente importante non sottovalutare questi aspetti e occorre subito puntualizzare che la situazione è estremamente chiara per tutte le organizzazioni no profit che si avvalgono di soggetti retribuiti (dipendenti o soggetti assimilati?). In questo caso occorre l'integrale rispetto del dettato normativo, indipendentemente dal fatto che l'ente non abbia finalità di lucro.
Una situazione simile coinvolge le organizzazioni di volontariato (legge 266/91) e in questo caso occorre puntualizzare che i volontari (ai sensi di detta norma) sono equiparati ai lavoratori.
Anche per questi esiste quindi un integrale obbligo di rispetto del D.Lgs 81/2008.
A ns. avviso esiste una situazione particolare e su questa focalizziamo la ns. attenzione: si tratta delle società o associazioni sportive dilettantistiche (a.s.d.) che corrispondono ad allenatori, istruttori, ecc. esclusivamente rimborsi e indennità ai sensi della legge 342/2000.
Si tratta di situazione molto particolare in quanto notoriamente la prestazione non è configurabile quali reddito di lavoro, ma tra i redditi diversi (con conseguente esclusione di oneri previdenziali e assistenziali), ma neppure e' inquadrabile nell'ambito della disciplina sul volontariato come definita nella legge 266/91 che escluse la percezione di compensi (art. 2 della 266/91).
La questione e' molto delicata e la ns. valutazione e' quella di prestare grande attenzione al problema e di considerare, in quest'ultimo caso, non tanto un obbligo di legge, quanto una scelta consapevole e opportuna.
Una lettura attenta e precisa e una interpretazione rigorosa ci portano ad indicare che se il legislatore avesse inteso considerare (in particolare nell'articolo 12 bis del D. Lgs 81/2008) tutte le associazioni e tutti gli operatori, retribuiti o meno, avrebbe esteso l'obbligo a tutti e non si sarebbe limitato ad indicare solo le organizzazioni di volontariato e i volontari normati dalla legge 266/91.
In molti tendono a non considerare quanto esposto e le ragioni possono essere almeno duplici:
a) attivare una maggiore attenzione ad un tema importante sul quale occorre prudenza, attenzione e impegno costante per evitare incidenti e gravi responsabilita'; per questo motivo riteniamo sia il caso di approfondire l'argomento puntualizzando quali siano gli effettivi obblighi nei casi concreti ed e' questa la ragione per cui riteniamo opportuno muoversi in questa direzione, scegliendo comunque di ottemperare alla richiesta normativa (nei limiti applicabili alle singole realtà), che peraltro nei casi in cui l'associazione non ha dipendenti o soggetti ad essi assimilati, e' molto mitigata in termini di adempimenti e di oneri;
b) mettere in funzione un sistema di esperti, corsi e attivita' formative e di controllo che indubbiamente coinvolgono professionisti e muovono capitali individualmente modesti, ma con caratteristiche esponenziali, questa ragione non ha nulla di etico e di formativo e proprio per questa ragione preferiamo non commentare.
Rimaniamo a disposizione per ogni successiva richiesta di approfondimento, rinforzando l'invito a considerare il tema molto importante, con adeguamento relativo.
Grazie per l'attenzione e a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.