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01 aprile 2007

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E INERENZA DEI COSTI
Con la sentenza n° 8577 del 16 gennaio 2006 (depositata il 12 aprile 2006), la Corte di Cassazione ha confermato l'operato dell'amministrazione finanziaria che aveva recuperato a tassazione i costi di sponsorizzazione sostenuti da un'azienda tenuto conto del fatto che il marchio utilizzato dallo sponsor non era idoneo a evidenziare l'attività effettivamente svolta.

Lo svolgimento dei fatti è riassumibile come segue: il fisco aveva contestato la spesa di 480 milioni di vecchie lire sostenuta da una Srl come corrispettivo per veicolare il suo marchio attraverso la sponsorizzazione di gare di campionato europeo e mondiale off-shore in località ove la Srl in questione non aveva intrapreso alcuna iniziativa imprenditoriale.

Per il fisco, la spesa "non era inerente... né era teleologicamente orientato ad incrementare, ancorché ipoteticamente, i ricavi, considerando che... l'attività della S.r.l., svolta nel comune di... per comuni e province limitrofi, consisteva nella gestione di una discarica di prima categoria di rifiuti solidi urbani ed assimilabili e che il marchio, costituito da un gabbiano stilizzato, privo di dicitura, logo o acronimo, realizzato dalla... sei mesi dopo il contratto di sponsorizzazione, era inidoneo a distinguere merci, prodotti o servizi della società (art. 2569 del codice civile)."

La sentenza di primo grado aveva dato ragione alla s.r.l., ritenendo la spesa ammissibile; la Commissione tributaria regionale, invece, con sentenza n. 860 del 27 settembre 1999, n. 860, accoglieva l'appello e dava ragione all'amministrazione finanziaria.

Veniva quindi presentato ricorso in Cassazione.
La Corte di Cassazione rigettava il ricorso della s.r.l. sulla base del principio secondo il quale "rientra nei poteri dell'Amministrazione finanziaria, ai fini dell'imposizione sul reddito ? la valutazione dell'inerenza dei costi esposti in bilancio all'attività o beni di impresa da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, e senza che tale giudizio incida sulle scelte dell'imprenditore, valendo ai soli fini dell'opponibilità della spesa al Fisco ? spetta al contribuente che impugni la ripresa a tassazione del reddito la prova dell'esistenza di tale fatto modificativo della pretesa della Pubblica Amministrazione (Cass. n. 11514/2001, n. 12330/2001, n. 13478/2001, n. 16198/2001), nella fattispecie escluso dalla Commissione tributaria regionale in base alle articolate argomentazioni riassunte in narrativa, solo genericamente criticate dalla ricorrente".

In sostanza, la Corte di Cassazione ha legato, dal punto di vista dell'inerenza fiscale, il costo sostenuto alla concreta riconoscibilità del marchio. Il marchio deve infatti essere idoneo a distinguere prodotti o servizi, e nel caso concreto il marchio utilizzato (un gabbiano stilizzato) non era riconoscibile perché privo di qualsiasi dicitura o acronimo, e quindi non era idoneo a pubblicizzare l'attività dell'impresa. Ben diversa sarebbe stata la situazione in caso di immagine ben conosciuta come ad esempio il cavallino rampante, identificabile con una specifica azienda anche se non viene indicato il nome "Ferrari".

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